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L’impianto fotovoltaico non produce quanto promesso: chi risponde tra installatore, progettista e fornitore

La producibilità è l’energia che un impianto genera in un anno. Si misura in kWh. Si stima prima, si verifica dopo. Quando il fotovoltaico non produce quanto indicato in offerta, la responsabilità non ricade automaticamente su chi lo ha installato: dipende da che cosa è stato promesso, e da come.

Producibilità attesa e producibilità garantita: due cose che nei contratti vengono confuse

La producibilità attesa è il risultato di una simulazione: potenza, orientamento, inclinazione, ombreggiamenti, perdite, irraggiamento. È una previsione su un anno medio, non reale.

La producibilità garantita è altro: un valore che una parte si impegna a far raggiungere, con una conseguenza pattuita se manca. Senza quella conseguenza — integrazione, riduzione del prezzo, penale — non c’è garanzia, c’è una stima. I due numeri vivono però nello stesso documento, e il contratto quasi mai dice quale vincoli.

Le tre fonti della responsabilità: progetto, componenti, posa

Ogni scostamento ha una causa, e la causa individua il responsabile.

FonteCome si manifestaChi ne rispondeCome si prova
Progetto (dimensionamento, ombre non rilevate)Sotto attesa dal primo anno, su tutto l’impiantoProgettista; l’appaltatore nei limiti delle proprie cognizioni tecnicheRelazione di calcolo, rilievo ombre, ricalcolo
Componenti (moduli, inverter)Cali su singole stringhe, guasti ripetuti, decadimento anomaloIl produttore secondo la sua garanzia; verso il committente, chi ha contrattato con luiNumeri di serie, flash test, termografia, curva I-V
Posa (serraggi, connettori, cavi)Perdite anomale, scatti ricorrenti, guasti localizzatiL’impresa installatriceDichiarazione di conformità, verifiche strumentali, foto
Esercizio (sporcamento, vegetazione, monitoraggio)Calo graduale, recuperabile con l’interventoProprietario o gestore, salvo contratto di serviceRegistro interventi, dati di monitoraggio
Fattori esterni (meteo, distacchi di rete)Scarto contenuto, non ripetuto negli anniNessunoIrraggiamento del periodo, registri di rete

Le cause si sommano: un’annata poco soleggiata su un impianto sottodimensionato produce uno scarto in parte non imputabile a nessuno. Il primo documento richiesto è la dichiarazione di conformità dell’articolo 7 del decreto ministeriale 37/2008, con cui l’installatore attesta la conformità alle norme di sicurezza.

Quanto vale la simulazione allegata all’offerta

L’appalto è per sua natura un’obbligazione di risultato: l’appaltatore non promette di impegnarsi, promette di consegnare l’opera compiuta e a regola d’arte. È il contrario dell’obbligazione di mezzi, dove si risponde della diligenza impiegata e non del risultato. L’articolo 1655 del codice civile lo definisce come il compimento di un’opera assunto con propria organizzazione e a proprio rischio.

Ma il risultato promesso è l’impianto conforme al progetto, non un numero di kWh: quel numero diventa obbligazione autonoma solo se il contratto lo assume come tale. Pesano quattro elementi: la formulazione («producibilità stimata su anno medio, dato non vincolante» è cosa diversa da «l’impianto produrrà almeno X kWh l’anno»), il valore e il metodo di misura della garanzia, le tolleranze e i rimedi: senza penale o obbligo di integrazione, la promessa resta priva di sanzione.

Su questi elementi si apre o si chiude un contenzioso appalto privato sulla resa dell’impianto. Senza una garanzia di rendimento espressa, chi contesta deve dimostrare un difetto — di progetto, di componente o di posa — non il semplice scarto dalla simulazione: l’onere della prova, cioè il dovere di provare in giudizio i fatti su cui si fonda la propria domanda, è fissato dall’articolo 2697 del codice civile e resta di chi agisce. Una guida dedicata a le responsabilità sul rendimento dell’impianto ricostruisce la distinzione tra impegno di diligenza (obbligazione di mezzi) e promessa di un valore (obbligazione di risultato), applicata al singolo numero.

Le garanzie di rendimento dei moduli e come si attivano davvero

Le garanzie dei produttori sono due. La garanzia di prodotto copre i difetti di materiali e lavorazione; la garanzia di prestazione, spesso lineare, assicura una percentuale minima di potenza residua anno per anno, secondo una curva di decadimento dichiarata. La prima riguarda il pezzo, la seconda la resa nel tempo. Il resto sta nelle condizioni:

  • i rimedi sono alternativi, a scelta del produttore: riparazione, sostituzione, moduli integrativi o rimborso ridotto;
  • smontaggio, trasporto e reinstallazione restano di regola all’acquirente: su una copertura sono la voce più pesante;
  • i termini di reclamo sono brevi, decorrono dalla scoperta e richiedono forma scritta, fattura e numeri di serie, con flash test anticipato da chi reclama;
  • la garanzia vale verso chi ha comprato i moduli, di regola l’installatore, non il cliente finale.

Verso il committente risponde comunque l’impresa, anche se il produttore nega la copertura.

Appalto o vendita con posa in opera: i termini cambiano

Nell’appalto l’articolo 1667 del codice civile impone la denuncia dei vizi entro sessanta giorni dalla scoperta, a pena di decadenza, e prescrive l’azione in due anni dalla consegna. Nella vendita l’articolo 1495 scende a otto giorni e un anno; per i gravi difetti di opere destinate a lunga durata l’articolo 1669 arriva a dieci anni. Se la fornitura comprende anche progettazione e pratiche di connessione, l’orientamento prevalente qualifica il rapporto come appalto.

Come si accerta che il fotovoltaico non produce: misure, irraggiamento, perizia

Le misure. Servono il contatore di produzione e lo storico di monitoraggio, non le bollette. I dati transitano verso il GSE e l’impianto è censito nel sistema Gaudì di Terna: riferimenti opponibili a entrambe le parti.

L’irraggiamento del periodo. È il passaggio che si sbaglia di più. Il PVGIS della Commissione europea restituisce un anno meteorologico tipo: un anno medio ricostruito, non quello che c’è stato. Confrontarci la produzione di un’annata reale non dimostra nulla: serve l’irraggiamento misurato in quel periodo, in quel sito.

La perizia tecnica ricostruisce entità e causa dello scostamento e la imputa a una delle fonti in tabella. Prima della causa c’è la consulenza tecnica preventiva dell’articolo 696-bis del codice di procedura civile: il consulente, nominato dal giudice, accerta e quantifica il credito da inadempimento e tenta la conciliazione. Su liti tecniche prima che giuridiche è la via più rapida.

Resta il collaudo, la verifica dell’opera prima della consegna. L’articolo 1665 del codice civile stabilisce che, se il committente riceve la consegna senza riserve, l’opera si considera accettata anche senza verifica. Un verbale firmato con i dati di prova è la prima difesa dell’impresa: fuori restano i vizi occulti.

Contenzioso appalto privato: che cosa scrivere nel contratto per non arrivarci

  1. Qualificare la simulazione. Dire se la producibilità è stima o garanzia, allegando la relazione di calcolo.
  2. Se si garantisce, garantire con misura. Valore, periodo di almeno dodici mesi, metodo di calcolo, fonte dell’irraggiamento.
  3. Fissare la tolleranza. Una banda percentuale espressa, e la regola che al suo interno nulla è dovuto.
  4. Graduare i rimedi. Intervento correttivo, poi integrazione, poi riduzione del prezzo; penale per ultima, con tetto.
  5. Escludere ciò che non si controlla. Ombreggiamenti sopravvenuti, mancata manutenzione, indisponibilità di rete, limitazioni del distributore.
  6. Disciplinare collaudo e monitoraggio. Verbale con dati di prova; chi accede al portale e fino a quando.

Due limiti. L’articolo 1229 del codice civile rende nullo ogni patto che escluda o limiti preventivamente la responsabilità per dolo o colpa grave. E l’articolo 1341, secondo comma, richiede la specifica approvazione per iscritto delle clausole di limitazione della responsabilità predisposte da una sola parte.

Non ogni scostamento merita una lite. Se rientra nella tolleranza, dipende da un’annata poco soleggiata o costa in perizia e giudizio più del danno, la via ragionevole resta tecnica: verifica in contraddittorio, intervento correttivo, accordo scritto. Il contenzioso da appalto privato ha senso quando il difetto è strutturale e documentato.

Domande frequenti

Una simulazione di producibilità allegata all’offerta è vincolante?

In termini generali no: di regola è una previsione su anno medio, non una promessa di risultato. Diventa vincolante se il contratto la assume come garanzia, con valore, periodo di misura e rimedi. Resta ferma, ed è cosa diversa, la responsabilità per errore di progetto.

Entro quanto va contestata la minore produzione in un contenzioso appalto privato?

Dipende da come è qualificato il rapporto. In termini generali, nell’appalto i vizi vanno denunciati entro sessanta giorni dalla scoperta e l’azione si prescrive in due anni dalla consegna; nella vendita si scende a otto giorni e un anno.

Il collaudo firmato impedisce di contestare la produzione in seguito?

Non del tutto. In termini generali l’accettazione senza riserve copre i difetti conosciuti o riconoscibili alla consegna, non i vizi occulti né quelli taciuti in mala fede. E un dato di producibilità si apprezza su più mesi, non in un giorno.

Fonti: codice civile; GSE; sistema Gaudì di Terna; PVGIS della Commissione europea.

Avv. Armando Rossi — Avvocato massimo esperto in Edilizia Legale, si occupa di diritto dell’edilizia e degli appalti privati. Assiste imprese di costruzioni, artigiani e committenti in materia di contratti d’appalto, recupero crediti, difetti costruttivi e contenzioso di cantiere. Scrive su edilizialegale.it.

Il contenuto di questo articolo ha carattere informativo generale, non costituisce parere legale e non sostituisce l’esame del caso concreto, che richiede la lettura dei documenti e la valutazione delle circostanze specifiche.